A decorrere dal 22 marzo, infatti
- il certificato medico deve essere trasmesso telematicamente all’Inail del medico o della struttura sanitaria competente che presta la prima assistenza.
- il datore di lavoro non è più obbligato ad inviare le denunce di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza.
L’ art. 21 del D.Lgs. n. 151/15 esonera il datore di lavoro dall'invio del certificato medico telematico di infortunio o malattia professionale e che questo compito sia affidato a medici o strutture sanitarie competenti.
L'iter da seguire in caso di infortunio è il seguente:
1) Il lavoratore infortunato dovrà comunica al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico che potrà essere consultato attraverso la funzione “Ricerca Certificati medici” disponibile sul sito dell’ Inail all’interno dei Servizi Denunce di infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi;
2) Il datore di lavoro, ricevute le informazioni necessarie, dovrà effettuare la denuncia di infortunio, nella quale andranno indicati, oltre agli altri dati, due nuovi dati obbligatori ovvero il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
Naturalmente il termine per la presentazione della denuncia decorre dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” quindi, il datore di lavoro non dovrà attendere di ricevere il certificato cartaceo ma, saranno sufficienti i riferimenti di questo.
Il D.Lgs. n. 151/15 ha, inoltre abolito l’obbligo per il datore di lavoro di inviare le denunce di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale obbligo dal 22 marzo grava sull’ Inail il quale, è peraltro obbligato a tale adempimento solo nei casi in cui l’infortunio provochi la morte o una prognosi superiore ai 30 giorni.